Mentre aspetto di chiedere al mio socio che ne sa + di un avvocato, faccio un'osservazione che può essere utile, dando per scontato che il vicino possa costruire a confine per il fatto che lo ha già fatto il tuo cliente, nell'ipotesi che il vicino voglia rienpire di terra detto nuovo muro dovrà lasciare intercapedine (norma igienico sanitaria obbligatoria per l'abitazione del tuo cliente) ma a quel punto il nuovo muro non sarà possibile redigerlo a confine..... per cui non potrà costruirlo...... oppure lo potrà fare ma a distanza da codice di 3ml. o superiore se normata in modo + restrittivo dagli strumenti urbanistici in vigore sul territorio..
Secondo la S.C. in tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno
naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c. per la parte che
adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia
l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento
(Cass. 19 agosto 2002 n. 12239;Cass. 15 giugno 2001 n. 8144); la parte del muro che si innalza oltre il
piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è
soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico
giuridico,
ed alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni nel senso sopra
specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un
dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente (Cass. 10 gennaio 2006 n. 145).con sopra secondo me è possibile innanzitutto stabilire che non è una recinzione ma una costruzione
essendo una nuova costruzione anche secondo me per le norme igienico sanitarie deve lasciare una intercapedine... ti ricordi la normativa di riferimento per quanto riguarda l'intercapedine?
P.