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Autore Topic: D.Lgs. n° 81/08 (Testo unico sulla sicurezza)  (Letto 9096 volte)

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antonibon

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D.Lgs. n° 81/08 (Testo unico sulla sicurezza)
« il: 01 Aprile 2009, 12:59 »
Il D.Lgs n. 81/08 entra in vigore nella sua totalità il 15 maggio 2009.
Tra le numerose novità introdotte si citano a titolo esemplificativo:
- estensione della definizione di lavoratore, soggetto alle norme di tutela della salute e sicurezza, anche ai cosiddetti lavoratori atipici (stagisti, contratti a progetto, collaborazioni coordinate e continuative, lavoro interinale, ecc.), 
- obbligo di effettuare la Valutazione dei Rischi per tutti i rischi presenti,
- sospensione dell’attività imprenditoriale nel caso di reiterate violazioni, quali ad esempio la mancata nomina del RSPP, la mancata valutazione del rischio o la mancata formazione.

I due principali obblighi:

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
Il datore di lavoro deve nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ruolo che negli studi tecnici è generalmente ricoperto dal datore di lavoro stesso.
Il datore di lavoro che svolge personalmente i compiti di RSPP deve frequentare un corso di 16 ore, nonché corsi periodici di aggiornamento: si allega scheda di iscrizione al corso per datori di lavoro che svolgono la funzione di RSPP.
La mancata erogazione della formazione e la mancata designazione del RSPP sono considerate motivo di sospensione dell’attività imprenditoriale.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione di tutti i rischi. 
Negli studi con un numero di lavoratori non superiore a 10, il datore di lavoro, fino alla data di pubblicazione delle procedure standardizzate, potrà effettuare l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi.
Negli altri casi (aziende con più di 10 lavoratori) deve essere redatto un documento scritto di valutazione dei rischi per ogni sede operativa, documento che deve avere data certa (obbligo a partire dal 15/05/2009). La mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi è
considerata motivo di sospensione dell’attività imprenditoriale. 
La valutazione dei rischi (o l’autocertificazione) deve essere conservata nel proprio studio, a disposizione degli Enti di controllo. 

Quello che non mi è ben chiaro è:
e se uno non ha dipendenti?????
Come vi state preparando per la scadenza del 15 maggio....
Antonello B.

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maxr

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Re: D.Lgs. n° 81/08 (Testo unico sulla sicurezza)
« Risposta #1 il: 01 Aprile 2009, 13:45 »
Ciao antonibon
Questa cosa non è chiara neanche a me.....
Ma c'è altro:
l'autocertificazione dichiara comunque che è stato fatto un documento per la valutazione dei rischi...... Allora è come per le aziende con un numero di lavoratori superiore a 10?.....mah, forse mi perdo qualcosa....allora non capisco la differenza.......se questa cosa per te è chiara sarò grato della tua risposta.
Saluti
Massimo

WF_ARCH

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Re: D.Lgs. n° 81/08 (Testo unico sulla sicurezza)
« Risposta #2 il: 01 Aprile 2009, 16:13 »
premesso che i due adempimenti in questione: nomina RSPP e redazion e DVR sono obblighi del datore di lavoro ...

... la nomina dell'RSPP sussiste solo nel caso vi sia un rapporto di lavoro subordinato. per cui, il professionista che opera in autonomia, ovvero senza dipendenti o collaboratori a titolo diverso, comunque con contratto di lavoro subordinato, non è tenuto a nominare l'RSPP in quanto unico lavoratore all'interno della sua ditta ...

diverso il discorso per la valutazione dei rischi aziendali ... sebbene sia obbligo del datore di lavoro redigere il documento di cui sopra, questa esigenza sussiste dal momento in cui in un ambiente di lavoro (ufficio) operino in maniera continuativa più persone, anche non vincolate da rapporto di lavoro subordinato (datore di lavoro - dipendente) ... l'esempio classico è lo studio associato con soli soci lavoratori e nessun dipendente ... oppure lo studio in cui due professionisti hanno la propria sede operativa seppur senza vincolo di associazione.

poi sul fatto che un libero professionista possa essere equiparato ad una attività produttiva (vedi imposizioni IRAP) ... li si apre un mondo d'incertezza fatto d'interpretazioni che spesso viaggiano in contraddittorio.

l'autocertificazione per ditte con meno di 10 addetti, da quanto si legge nella legge, va resa in alternativa alla redazione del DVR ... che deve essere fatta si dal datore di lavoro, ma non dichiaratamente in forma scritta, seppur di concerto con l'RSPP, il medico aziendale designato, rappresentanze dei lavoritori ... la cosa suona un po' contorta, ma tant'è

con il decreto in questi giorni allo studio da parte del governo, di correzione e integrazione dell'81/2008 viene inoltre abolito l'obbligo di data certa ... in sostituzione è prevista la firma congiunta del DVR da parte di tutte le figure interessate nella prevenzione dei rischi in azienda ... datore di lavoro ... RSPP ... Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ... medico ...

bye by WF

ps: nulla si dice per quei professionisti che, in maniera più o meno continuativa, prestano servizio conto terzi presso studi o strutture diverse ... è vero che non essendo datori di lavoro ne proprietari delle strutture in cui operano non incorrono in nessun obbligo, ma è pur sempre vero che per il tempo in cui stanno all'interno di questa o quella sede vengono a contatto con realtà lavorative fatte di colleghi, impiegati, tirocinanti e quant'altro nell'esercizio della propria attività "imprenditoriale" (che per conto mio e per quel che vale, tale non è ... un architetto libero professionista non può essere considerato imprenditore, altrimenti perchè non ci iscrivono alla CCIA???)

Rot

  • TUTOR
    ...se hai un problema è perchè non ti ho ancora risposto
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Re: D.Lgs. n° 81/08 (Testo unico sulla sicurezza)
« Risposta #3 il: 01 Aprile 2009, 16:44 »
Come al solito tanto casino per farci produrre più carta e spendere i soldi per il niente.

Teoricamente il legislatore la pensa così: Se tu imprenditore sei da solo te la puoi cavare con le tue gambe e non sei obbligato a fare la valutazione dei rischi e a nominare l'RSPP. Attenzione però che nel caso di snc i datori di lavoro (soci) sono considerati anche lavoratori dipendenti l'uno dell'altro. Quindi serve l'RSPP, e la valutazione dei rischi (anche se questa si può evitare con l'autodichiarazione).

Se qualcuno ha lavorazioni in subappalto ad esempio la donna delle pulizie o altre figure, dovrebbe procedere col DUVRI documento unico di valutazione rischi da interferenza in cui vengono previsti i rischi nascenti dall'interferenza tra le lavorazioni.
Signori ne capisco l'importanza in una ditta di certe dimensioni ma in uno studio tecnico certo no. Rischio da interferenza: PERICOLO DI INCIAMPO lavorazioni interferenti: Pulizia pavimenti / consegna materiale cartaceo ad altra scrivania prescrizioni: Prestare attenzione massima durante il tragitto cercando di evitare il contatto accidentale tra il piede del transitore e lo spazettone della donna delle pulizie. DPI Casco, guanti, airbag a giubbetto. Opere provvisionali Provvedere a recintare la donna delle pulizie.


PER FAVORE CRIBBIO!!!!!!
Provare, provare e ancora PROVARE
www.2mgproject.com