All'epoca della realizzazione gli unici parametri fissati dal PRG erano i distacchi dai confini (minimo m. 3,00) e l'altezza lasciando libera conseguentemente la superficie coperta e la volumetria. Paradosso è che i cm. 70 derivano dal fatto di rispettare i distacchi dai confini previsti dal progetto (lotto più grande del previsto).
Beh... non è che le distanze vadano rispettate pedissequamente! Avrebbero potuto tranquillamente costruire ad una distanza maggiore! :)
In ogni caso, l'abuso poteva essere riscontrato in una maggiore cubatura che però, da quanto scrivi, non era limitata dal piano regolatore.
Pertanto l'edificio era perfettamente legittimo all'epoca e, non essendo intervenute modifiche sostanziali, lo è ancora oggi.
L'agibilità del 1962 si riferisce al progetto depositato su cui il tecnico comunale, a matita, ha riportato tutte le modifiche rilevate nel corso del sopralluogo. Peraltro lo stato attuale, che risulta invariato da allora, corrisponde perfettamente alle planimetrie catastali presentate sempre nel 1962.
Quindi l'agibilità, di fatto (scusa il gioco di parole), si riferisce allo stato di fatto! :)
Chi sta acquistando l'immobile ha chiesto, dopo una verifica del suo tecnico, di regolarizzare la cosa.
Secondo il mio modesto parere, poiché l'edificio rispettava tutte le norme in vigore all'epoca della costruzione e non sono intervenute modifiche successive, non c'è nulla da regolarizzare.
Il giochetto alla fine porta circa 12000 euretti nelle casse del comune.
Da tener presente che la sanzione è solo amministrativa, la parte non viene comunque sanata e, in caso di condono edilizio, è necessario procedere con una ulteriore richiesta sanatoria.
...ed immagino che l'acquirente pretenda che sia il venditore a provvedere al pagamento di tale somma al comune.
Certo è clamoroso che il suo tecnico, secondo questa interpretazione, non gli abbia spiegato che l'edificio risulterebbe comunque parzialmente abusivo con le conseguenze del caso! Sinceramente dubito che si riesca poi a ricorrere a qualche tipo di condono...
Personalmente ritengo che, poiché all'epoca il tecnico comunale ha riportato sul progetto depositato tutte le modifiche rilevate nel sopralluogo per il rilascio dell'agibilità e allora non erano previste sanzioni ed inoltre allo stato attuale non sono intervenute variazioni sostanziali, l'edificio si debba considerare perfettamente lecito.