Salve,
Vorrei aprire un topic su questo argomento, magari anche già trattato, ma almeno da parte mia mai chiarito.
Premetto che sono un geometra, a cui, con lo studio con cui collaboravo tempo fa, facevano fare anche le relazioni ex Legge 10.
Vorrei sapere se:
1) il geometra può firmare queste relazioni;
2) è obbligatorio il dimensionamento dell'impianto idrotermisanitario; (e se si per quale categoria di fabbricati);
chiedo a voi che ne sapete di sicuro più di me e avete di sicuro più esperienza, sperando di chiarire il quesito.
Grazie infinite.
Ciao ...per la mia modesta opinione posso solo dirti che per il punto 1 puoi firmare la relazione in quanto del dlgs 192/05 s.m.i. si parla di "tecnico abilitato" ed è stato chiarito che significa un tecnico iscritto all'ordine. Per la certificazione energetica per ora si viaggia nel caos, anche se le linee guida usciranno raltivamente in tempi brevi. Sono individuati come qualificati all’attività di certificazione energetica: tecnici abilitati iscritti agli ordini e collegi professionali, Enti locali, organismi pubblici operanti nel settore energetico, energy manager, organismi di ispezione nel settore delle costruzioni edili e dell’impiantistica connessa e società di servizi energia (ESCO). L’inclusione di queste ultime società tra i soggetti riconosciuti a certificare si inquadra nell’indirizzo e nel ruolo che la direttiva 2006/32/CE sui servizi energetici assegna loro.
non saranno posti requisiti di esperienza pregressa, per favorire l’accesso nel mondo del lavoro dei soggetti più giovani, neo diplomati e laureati. Sono poi indicati gli elementi a garanzia dell’indipendenza e imparzialità dell’operato dei certificatori i quali, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, devono dichiarare:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
Viene confermata inoltre la valenza di atto pubblico dell’attestato di certificazione.
Ciao ciao