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Autore Topic: URGENTE Nuove normative per la sicurezza dei cantieri  (Letto 4912 volte)

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Danylo

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Salve,
vorrei sapere oltre alle leggi 494 e 626 quali sono le nuove normative che regolano la sicurezza nei cantieri!!
grazie mille. Ma queste leggi sono state abrogate con un testo unico????

ps
Praticamente io vorrei sapere quale parte sostituisce, nell'ambito edilizio, la storia di 200 giorni-uomini
Potete essermi d'aiuto??

per essere chiari devo ristrutturare una casa di piccole dimensione, mi servirebbe l'articolo che tratta questa mia mia situazione
« Ultima modifica: 28 Ottobre 2008, 12:29 da Danylo »
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mister-no

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Re: URGENTE Nuove normative per la sicurezza dei cantieri
« Risposta #1 il: 28 Ottobre 2008, 11:14 »
Ma... in realtà 494 e 626 sono state praticamente abrogate dal c.d. "Testo Unico" o "Unico Testo" della sicurezza D.Lgs. 81/2008. In quel decreto troverai tutto ciò che ti interessa. Buona lettura.
Alessandro
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Rot

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Re: URGENTE Nuove normative per la sicurezza dei cantieri
« Risposta #2 il: 28 Ottobre 2008, 14:20 »
Il testo unico abroga le  normative citate. Guardati sia il testo unico (ci sono articoli dedicati ai cantieri edili dall'art. 88 in poi) e guarda gli allegati....

Per lavori sopra i 2m e con più  imprese coinvolte serve psc e pos. comunque in giro trovi una tabella con indicati i casi in cui serve o no, quando fare notifica all'asl e quando serve solo il pos. salut


TROPPO BUONO
« Ultima modifica: 28 Ottobre 2008, 14:23 da Rot »
Provare, provare e ancora PROVARE
www.2mgproject.com

WF_ARCH

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Re: URGENTE Nuove normative per la sicurezza dei cantieri
« Risposta #3 il: 28 Ottobre 2008, 15:18 »
col D. Leg.vo 81/2008 la redazione del PSC è sempre obbligatoria ... fatti salvo i casi in cui vi sia UNA SOLA impresa impegnata nei lavori, o i lavori siano svolti da LAVORATORI AUTONOMI, ma purchè questi non comportino rischi particolari come da allegato XI del succitato decreto.

a titolo di esempio, per la nuova disciplina (che abroga quanto di cui all'art. 304 - titolo XIII) il rifacimento di un bagno interno ad una abitazione che comporti l'impiego di più imprese anche non concomitante (pensiamo al muratore per le opere edili, idraulico, elettricista, posatore dei rivestimenti, imbianchino) obbliga il committente a nominare il coordinatore in fase di esecuzione che, ai sensi dell'art. 92 comma 2 redige il PSC, fatta salva la condizione in cui tali soggetti siano lavoratori autonomi, appunto.

Attenzione alle imprese di fatto! due artigiani con partita IVA individuale, fiscalmente sono inquadrati come lavoratori autonomi, ma di fatto, operando in comunione di attrezzatura e finalità, costituiscono una impresa di fatto per cui nel novero dei soggetti concorrenti alla realizzazione delle opere non si contano come lavoratori autonomi e, nel caso sia presente un'altra impresa, ecco scattare l'obbligo del coordinamento.

bye by WF

Danylo

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Re: URGENTE Nuove normative per la sicurezza dei cantieri
« Risposta #4 il: 28 Ottobre 2008, 15:30 »
Il testo unico abroga le  normative citate. Guardati sia il testo unico (ci sono articoli dedicati ai cantieri edili dall'art. 88 in poi) e guarda gli allegati....

Per lavori sopra i 2m e con più  imprese coinvolte serve psc e pos. comunque in giro trovi una tabella con indicati i casi in cui serve o no, quando fare notifica all'asl e quando serve solo il pos. salut


TROPPO BUONO

ok grazie mille rot ora cerco di leggere il testo unico cercando di capire qualcosa.
perche in poche paroleil mio architetto deve ristrutturare una casa prima c'erano le leggi gia citate 494 e 626 ora con il testo unico la cosa dovrebbe essere diversa giusto?
cmq per 2m intendi l'altezza dell'appartamento?? aiutoooo troppe leggi  :tickedoff:
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Danylo

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Re: URGENTE Nuove normative per la sicurezza dei cantieri
« Risposta #5 il: 28 Ottobre 2008, 15:39 »
grazie mille a tutti, se volete aggiungere qualcos'altro siete liberi di farlo grazie mille ci aggiorniamo
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massimo

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Re: URGENTE Nuove normative per la sicurezza dei cantieri
« Risposta #6 il: 28 Ottobre 2008, 15:41 »
2 m è  l'altezza di caduta dall'alto  ossia materialmente e per capirci se i tuoi piedi stanno a 2 m di altezza :wink:
« Ultima modifica: 28 Ottobre 2008, 15:43 da massimo »
max

in alcune situazioni estreme la legge è inadeguata.Per porre rimedio alla sua inadeguatezza è necessario agire al di fuori della legge,per ottenere la giustizia naturale.Questa non è una vendetta:la vendetta non è un motivo valido,è una risposta emotiva.No,non vendetta..Punizione!the punisher

Danylo

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Re: URGENTE Nuove normative per la sicurezza dei cantieri
« Risposta #7 il: 28 Ottobre 2008, 15:45 »
2 m è  l'altezza di caduta dall'alto  ossia materialmente e per capirci se i tuoi piedi stanno a 2 m di altezza :wink:

ok ma in caso di ristrutturazione interna, nel senso in un appartamento posto al 3 piano per esempio??
scusate l'ignoranza
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massimo

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Re: URGENTE Nuove normative per la sicurezza dei cantieri
« Risposta #8 il: 28 Ottobre 2008, 15:48 »
la caduta dall'alto è inferiore ai 2 m. a meno che tu non abbia altezze interne di 4 m tra il pavimento e il solaio che dubito tu possa avere
max

in alcune situazioni estreme la legge è inadeguata.Per porre rimedio alla sua inadeguatezza è necessario agire al di fuori della legge,per ottenere la giustizia naturale.Questa non è una vendetta:la vendetta non è un motivo valido,è una risposta emotiva.No,non vendetta..Punizione!the punisher