col D. Leg.vo 81/2008 la redazione del PSC è sempre obbligatoria ... fatti salvo i casi in cui vi sia UNA SOLA impresa impegnata nei lavori, o i lavori siano svolti da LAVORATORI AUTONOMI, ma purchè questi non comportino rischi particolari come da allegato XI del succitato decreto.
a titolo di esempio, per la nuova disciplina (che abroga quanto di cui all'art. 304 - titolo XIII) il rifacimento di un bagno interno ad una abitazione che comporti l'impiego di più imprese anche non concomitante (pensiamo al muratore per le opere edili, idraulico, elettricista, posatore dei rivestimenti, imbianchino) obbliga il committente a nominare il coordinatore in fase di esecuzione che, ai sensi dell'art. 92 comma 2 redige il PSC, fatta salva la condizione in cui tali soggetti siano lavoratori autonomi, appunto.
Attenzione alle imprese di fatto! due artigiani con partita IVA individuale, fiscalmente sono inquadrati come lavoratori autonomi, ma di fatto, operando in comunione di attrezzatura e finalità, costituiscono una impresa di fatto per cui nel novero dei soggetti concorrenti alla realizzazione delle opere non si contano come lavoratori autonomi e, nel caso sia presente un'altra impresa, ecco scattare l'obbligo del coordinamento.
bye by WF