bhè non è del tutto vero di già che per il recupero abitativo dei sottotetti ora basta una DIA onerosa e bisogna chiedere l'agibilità alla fine dei lavori e poi ti posso portare altri casi di DIA per cambi d'uso, frazionamento di unità immobiliari, ecc.....in cui mi hanno chiesto l'agibilità dopo la chiusura dei lavori anche quando si trattava di condomini o singoli fabbricati già provvisti di agibilità.
per puntualizzare la DIA, in base a quanto previsto dall'art. 22 del DPR 380/2001 è ammessa:
- Opere di manutenzione straordinaria;
- Restauro e risanamento conservativo;
- Interventi di ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e fedele ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma dell'edificio preesistente, che non comportano aumento di unità immobiliari, modifiche di volume, della sagoma, dei prospetti e delle superfici, ovvero che , limitatamente agli immobili ricompresi nelle zone territoriali omogenee A (art.2 DM 2/4/1968), non modificano la destinazione d’uso;
- Recinzioni, muri di cinta, cancellate;
- Variante al permesso di costruire/concessione edilizia che non incide sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modifica la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non altera la sagoma e non viola le prescrizioni contenute nel permesso di costruire/ concessione edilizia (qui serve l'agibilità);
- Pertinenza di volume non superiore al 20% del volume dell'edificio principale (qui serve l'agibilità).
La DIA alternativa al PDC invece per:
- Interventi di ristrutturazione edilizia, che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano aumento di unità immobiliari , modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle Zone omogenee A,comportano mutamenti della destinazione d'uso.
- Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengono precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti ; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della Legge 21/12/2001 n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate.
- gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione degli strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Nel caso di presentazione di DIA alternativa al PDC alla fine dei lavori è necessario presentare la richiesta di agibilità (come previsto per il PDC).