per esperienza personale, avendo a che fare con un ufficio tecnico a dir poco ostico, posso solo aggiungere che vale ciò che STA SCRITTO sul disegno, non ciò che sta DISEGNATO ... se traccio una linea lunga 10 cm in scala 1:100 e scrivo che corrisponde a 3 metri ... l'ufficio tecnico mette agli atti la misura scritta, non la linea disegnata ... se stefano per errore o meno ha scritto "pendenza inferiore al 20%" ... tale deve essere la pendenza realizzata ... se correggere o sanare l'errore lo decide / permette solo l'UTC e il buon senso del tecnico ... vero è che il procedimento, a quanto ci dice stefano, è bello che concluso ... ergo, messo agli atti ... credo si tratti quindi di abuso edilizio (visto dal lato del committente) ... di mancata rispondenza (per dirla in termine di responsabilità civile) sia dello stato realizzato rispetto allo stato autorizzato, sia dello stato realizzato rispetto alla normativa (a meno che il R.E. del comune non dia diverse indicazioni, essendo l'autorimessa non soggetta a CPI e quindi al limite imposto dalla normativa antincendio, che cmq come norma di buona tenica consiglia o forse addirittura prescrive di non superare il 20% per la pendenza delle rampe) ... la soluzione purtroppo credo sia il PDC in sanatoria ... la sanzione sarà presumibilmente di 516€ (a forfait) ... l'abuso sarà classificato abuso generico (ricordate il condono ultimo che c'è stato e la classificazione degli abusi di 1°, 2°, 3° tipo???)
bye by WF