COPIAINCOLLA DA
EDILPORTALE24/07/2006 - Nella seduta di giovedì 20 luglio la Commissione Bilancio del Senato ha votato gli emendamenti all’articolo 2 (relativo alle professioni) del decreto Bersani sulle liberalizzazioni.
A seguito delle modifiche apportate in Commissione Bilancio, l’articolo 2 risulta formulato come segue:
“Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali
1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a)
l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale,
di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto,
nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni;c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti,
fermo restando che l'oggetto sociale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.
2-bis. All'articolo 2233 del codice civile il terzo comma è sostituito dal seguente: '' Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.»
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.”
In altre parole,
resteranno le tariffe minime, ma non saranno più obbligatorie, e sarà consentita la pubblicità, ma soltanto di tipo informativo. Le società professionali interdisciplinari sono consentite a patto che l'oggetto sociale sia esclusivo.
Intanto il Ministro della Giustizia Clemente Mastella, che più volte ha rivendicato la competenza in materia di professioni, ha annunciato che presenterà un disegno di legge quadro sulle professioni “che affronti – ha spiegato - i problemi generali delle categorie interessate, tenendo conto degli orientamenti comunitari, ma anche i problemi più specifici contemplati dal decreto legge sulle liberalizzazioni”.