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Autore Topic: libera professione da dipendente pubblico  (Letto 22321 volte)

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massimo

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libera professione da dipendente pubblico
« il: 30 Giugno 2008, 21:53 »
Ciao a tutti. Volevo sapere se secondo voi, in base a normative, il dipendente pubblico laureato, nella fattispecie tecnico comunale architetto, alle dipendenze a tempo pieno, può esercitare la libera professione. Secondo me si...previa autorizzazione dell'Ente visto l'art. 53 del D.lgs 165/2001... ma alcune persone sostengono di no...voi che ne pensate? grazie
max

in alcune situazioni estreme la legge è inadeguata.Per porre rimedio alla sua inadeguatezza è necessario agire al di fuori della legge,per ottenere la giustizia naturale.Questa non è una vendetta:la vendetta non è un motivo valido,è una risposta emotiva.No,non vendetta..Punizione!the punisher

Alex

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Re: libera professione da dipendente pubblico
« Risposta #1 il: 01 Luglio 2008, 09:09 »
Salve Massimo. Premetto che non sono un genio in materia di diritto del lavoro ma da ciò che mi ricordo non potresti fare una cosa del genere a meno che tu non abbia stipulato col comune un contratto part-time. L'esempio ce l'ho "dall'architetro" dove collaboro io (definito così da me perchè è un tirchio che si spacca!); lui è vice preside di una scuola e lo studio lo fa risultare come un "dopolavoro"...(perchè in studio ha due schiavi malpagati e rigorosamente in nero  :twisted: alle sue dipendenze...). Può darsi che magari ci sia un'altra legge che preveda ciò che hai detto tu.  :D

WF_ARCH

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Re: libera professione da dipendente pubblico
« Risposta #2 il: 01 Luglio 2008, 09:15 »
quoto alex

conoscenti del settore pubblico che esercitavano anche la libera professione erano tutti part time o contrattisti ... comunque non impiegati a tempo pieno ... coincidenza? non saprei ... bisognerebbe approfondire, ma credo proprio che l'esercizio della libera professione non si concili con l'impiego a tempo indeterminato FULL TIME nel settore pubblico ... tanto più che un dipendente pubblico non può rivestire nemmeno incarichi quali amministratore di società, di persone o capitali che siano ...

bye by WF

lucio vero

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Re: libera professione da dipendente pubblico
« Risposta #3 il: 01 Luglio 2008, 09:18 »
sono due cose completamente diverse .... se tu insegni puoi fare la libera professione ... non c'è nessun conflitto di interessi ... anzi la scuola dovrebbe ringraziarti xchè con la scusa sei sempre aggiornato. Se sei impiegato tecnico al Comune ... sicuramente ... a meno che non lavori allo sportello delle carte di identità  :lol: .... sei in conflitto di interessi con le due attività .... non puoi essere tecnico o addirittura funzionario della sezione urbanistica .... e nello stesso tempo fare la libera professione .... a meno che non la fai .. facendo risultare la firma di un'altro  8) .... come in genere si fà ... e lo sò per certo ... in tutto lo stivale ... isole comprese !!  :?
Luciano Cuntreri - Geometra
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massimo

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Re: libera professione da dipendente pubblico
« Risposta #4 il: 01 Luglio 2008, 12:10 »
per quanto attiene al part time...avete pienamente ragione...ma se leggete l'art. 53 sopra riportato dice espressamente:

Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi
(Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995,convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; puo', altresi, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

ometto gli altri commi...

l'articolo vale per i dipendenti a tempo pieno.... quelli part time sono svincolati (vedi comma 6)

quindi secondo me se l'amministrazione pubblica mi autorizza...posso... anche il codice deontologico dell'architetto non lo vieta... ma dice solo di espletare la professione fuori dal territorio comunale...  Non ci caspisco più niente  :(

« Ultima modifica: 01 Luglio 2008, 12:13 da massimo »
max

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maurop

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Re: libera professione da dipendente pubblico
« Risposta #5 il: 01 Luglio 2008, 12:16 »
se sei un dipendente a tempo pieno non puoi esercitre la libera professione......se invece richiedi il part time.....puoi riprenderti il timbro, riaprire la partita Iva e lavorare in proprio......ovviamente nel rispetto delle clausole di incompatibilità col ruolo che ricopri all'interno dell'ente:

se per esempio sei un Istruttore in un ufficio tecnico e ti occupi di EDILIZIA Privata....devi astenerti dal presentare pratiche nel comune in cui lavori....se invece ti occupi ESCLUSIVAMENTE di edilizia PUBBLICA.....non ti dovrebbe essere negata la possibilità di operare nell'ambito privato.

Dipende sempre e comunque dalle mansioni che eserciti nell'ambito dell'ente e da quelle che intendi fare come Libero Professionista

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lucio vero

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Re: libera professione da dipendente pubblico
« Risposta #6 il: 01 Luglio 2008, 12:17 »
Massimo io non conosco nessun tecnico che ha avuto il benestare o autorizzazione x la libera professione .... a meno che tu non fai progettazione o urbanistica .... e ti cimenti in arredo è design ... al massimo ... è successo che ti danno l'autorizzazione nel caso tu sei un bravo urbanista ... e devi progettare un piano regolatore che sia di un'altra città .... ma sempre manipolazioni politiche sono ..  8)
« Ultima modifica: 01 Luglio 2008, 12:33 da lucio vero »
Luciano Cuntreri - Geometra
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Re: libera professione da dipendente pubblico
« Risposta #7 il: 01 Luglio 2008, 12:26 »
fin per carità ... il fatto che a nessuno abbiano dato l'autorizzazione... non vuol fire che non si possa...la legge lo prevede...poi sta all'amministratore....giusto? volevo solo sapere se condividete anche voi che a livello legale si può...che poi dipenda da un'autorizzazione data dall'amministrazione ... non metto becco ... ma non che non si possa esercitare tassativamente...la legge dice ben altro...
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Re: libera professione da dipendente pubblico
« Risposta #8 il: 01 Luglio 2008, 12:31 »
si è vero ... ma una cosa del genere dà sempre alito a polemiche comunque ... fermo restando che ciò che dice la legge ... spesso è mal interpretato.  :D
Luciano Cuntreri - Geometra
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Re: libera professione da dipendente pubblico
« Risposta #9 il: 01 Luglio 2008, 12:41 »
è vero anche questo zio... io per adesso mi sono iscritto all'ordine e aperto partita iva...poi se mi capiterà qualche lavoretto fuori dal territorio comunale vedremo se riuscirò a farmi dare l'autorizzazione...se no...e anche per lavori all'interno del territorio vige la legge che dicevi tu prima...non scritta ma valida per tutto lo stivale... :D. grazie a tutti per lo scambio di opinioni... :clap:
max

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antonibon

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Re: libera professione da dipendente pubblico
« Risposta #10 il: 01 Luglio 2008, 13:10 »
 :D :D :D Per esercitare liberamente la libera professione devi essere in part-time a 18 ore..... presenti la tua richiesta al tuo ente.... e ci sono due possibilità: se ti da subito l'OK parti subito con il part-time e conseguentemente con la libera professione... altrimenti, in caso di parere contrario, comunque per Legge puoi andarci dopo 6 mesi.... (sono già tre anni che ho optato per il part-time...e posso dirti: magari prima)
« Ultima modifica: 01 Luglio 2008, 16:12 da antonibon »

massimo

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Re: libera professione da dipendente pubblico
« Risposta #11 il: 01 Luglio 2008, 13:41 »
grazie del consiglio antonibon :wink:
max

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