Notiziario geometri di oggi
L’articolo 35 della legge n. 133 del 6 agosto 2008 recante “Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112”, ha cancellato l’obbligo di allegare l’attestato
di certificazione energetica all’atto di compravendita di interi
immobili o di singole unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle
locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore
l'attestato di certificazione energetica. Questi obblighi sono pre-
visti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005.
Con lo stesso articolo 35 sono stati abrogati anche i commi 8 e
9 dell'articolo 15 del Dlgs 192/2005, concernenti le relative san-
zioni.
Dall’entrata in vigore della nuova legge è venuto meno l’obbligo
di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di
compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6
del Dlgs 192/2005 (leggi tutto).
Sull’argomento vedi anche un approfondimento del Consiglio
Nazionale del Notariato.